(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Continuita' assistenziale 1. Per assicurare la piena erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, il medico di continuita' assistenziale garantisce anche attivita' ambulatoriali differibili in coerenza con l'art. 67, commi 3 e 17 del vigente Accordo collettivo nazionale. 2. Per le attivita' ambulatoriali di cui al comma precedente, relativamente all'orario di servizio attivo, e' riconosciuto al medico di continuita' assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di Accordo integrativo regionale. 3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire in sede di Accordo integrativo regionale, non puo' essere superiore a € 4,50. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore ad € 2.800.000, trovano copertura sul Fondo sanitario regionale, di cui alla Missione 13, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Basilicata.