(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  11
                         del 1° marzo 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Continuita' assistenziale 
 
  1. Per assicurare la piena erogazione  dei  Livelli  essenziali  di
assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di  prestazioni
sanitarie, il medico di continuita'  assistenziale  garantisce  anche
attivita' ambulatoriali differibili in coerenza con l'art. 67,  commi
3 e 17 del vigente Accordo collettivo nazionale. 
  2. Per le attivita'  ambulatoriali  di  cui  al  comma  precedente,
relativamente all'orario  di  servizio  attivo,  e'  riconosciuto  al
medico di continuita' assistenziale un compenso orario forfettario da
definire in sede di Accordo integrativo regionale. 
  3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire  in
sede di Accordo integrativo regionale, non puo' essere superiore a  €
4,50. 
  4. Gli oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
quantificati in un importo non  superiore  ad  €  2.800.000,  trovano
copertura sul Fondo sanitario regionale, di  cui  alla  Missione  13,
Programma 01, del bilancio  di  previsione  2017/2019  della  Regione
Basilicata.